ATTUALITÀ – Il TAR del Lazio respinge il ricorso presentato dai Comuni di Pomezia, Ardea, Marino, Nemi e Ariccia contro gli atti autorizzativi del termovalorizzatore di Santa Palomba, il grande impianto previsto nella zona sud della Capitale. Con la sentenza pubblicata il 21 ottobre 2026, la Quinta Sezione del Tribunale amministrativo ha giudicato infondate tutte le contestazioni sollevate dalle cinque amministrazioni, confermando la legittimità dei provvedimenti commissariali impugnati.
La decisione riguarda il ricorso numero 3808 del 2026, discusso nell’udienza pubblica del 7 ottobre, e investe il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) del 16 gennaio 2026 e la successiva ordinanza del 24 febbraio 2026, relativa alla realizzazione del termovalorizzatore promosso dalla società RenewRome, partecipata da Acea Ambiente.
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava il cumulo di incarichi del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, anche commissario straordinario per il Giubileo e sindaco metropolitano. Secondo i Comuni ricorrenti, la concentrazione di queste funzioni, insieme ai rapporti societari tra Roma Capitale, Acea e RenewRome, avrebbe determinato un conflitto di interessi nella procedura di autorizzazione dell’impianto.
Il TAR ha escluso che sia stato dimostrato un conflitto di interessi giuridicamente rilevante. Per i giudici, le diverse società e amministrazioni coinvolte sono soggetti dotati di autonoma personalità giuridica e il collegamento tra partecipazioni societarie e funzioni pubbliche non è sufficiente, da solo, a configurare un conflitto concreto. Dall’esame degli atti, secondo la sentenza, non sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare un conflitto effettivo, oltre alla sovrapposizione delle cariche istituzionali.
Il Tribunale ha richiamato un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato, la sentenza n. 1349 del 2024, sul quadro delle competenze commissariali e sull’autonomia degli organi tecnici.
I ricorrenti contestavano anche le modalità con cui si era svolto il procedimento autorizzativo, lamentando il ricorso alla conferenza di servizi asincrona, il mancato svolgimento di un’inchiesta pubblica e l’insufficiente coinvolgimento degli enti territoriali.
Anche queste censure sono state respinte. Il TAR ha ritenuto tardiva la contestazione relativa alla modalità asincrona, scelta già prevista dall’ordinanza commissariale n. 47 del 7 agosto 2025. Nel merito, i giudici hanno considerato legittimo il ricorso a tale procedura sulla base dei poteri attribuiti al commissario dal decreto-legge n. 50 del 2022.
La sentenza esclude che sussistesse un obbligo giuridico di attivare un’inchiesta pubblica e precisa che alla conferenza dovevano partecipare i Comuni confinanti, coinvolti secondo quanto previsto dal procedimento. Quanto alle osservazioni presentate da cittadini ed enti, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il riscontro complessivo contenuto nella documentazione tecnica, che riepiloga le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.
Una parte consistente del ricorso contestava la completezza delle valutazioni sugli effetti dell’impianto. Le amministrazioni avevano sollevato dubbi sull’impatto sulla salute, sulla qualità dell’aria, sulle risorse idriche, sul traffico, sul paesaggio, sul patrimonio agroalimentare e sulle attività economiche del territorio. Era stata inoltre contestata la distanza dell’impianto dai centri abitati e dai recettori sensibili, richiamando la disciplina sulle industrie insalubri di prima classe.
Il TAR ha ritenuto che lo Studio di impatto ambientale avesse esaminato le principali componenti interessate, giudicando positivamente la compatibilità dell’opera con il contesto territoriale. I giudici hanno ricordato che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche non può tradursi in una sostituzione alle scelte dell’amministrazione, ma deve verificare la coerenza logica dell’azione amministrativa e l’assenza di vizi rilevanti.
Respinte anche le contestazioni sull’insufficienza delle misure compensative. Secondo la sentenza, le misure di mitigazione previste, le soluzioni tecnologiche adottate e gli interventi sul recupero e riutilizzo delle acque reflue sono stati ritenuti adeguati a contenere gli effetti residui dell’impianto.
Resta centrale, nella vicenda, il Fosso della Cancelliera, corso d’acqua interessato dalle modifiche progettuali e da un distinto procedimento di sdemanializzazione. I Comuni avevano contestato il rinvio delle verifiche di compatibilità geomorfologica e le implicazioni della deviazione del corso d’acqua, anche in relazione ai confini territoriali e alla tutela paesaggistica.
Il TAR ha ritenuto legittimo il differimento delle verifiche previsto dalla condizione ambientale n. 11, collegandolo alla stabilizzazione del quadro geomorfologico e alla conclusione del procedimento autonomo relativo al fosso. La sentenza rileva inoltre che, sulla base della cartografia esaminata, il tracciato interessato ricadrebbe interamente nel territorio di Roma Capitale e individua nel Comune di Albano Laziale, non ricorrente in questo giudizio, l’unica amministrazione confinante astrattamente interessata dalla questione.
Sul fronte idrico, i giudici hanno anche richiamato la revisione progettuale che ha eliminato i due pozzi inizialmente previsti, limitando l’eventuale ricorso alla falda alle situazioni di emergenza. In conclusione, la Quinta Sezione del TAR del Lazio ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi proposti dalle cinque amministrazioni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità e della rilevanza della controversia.
