POLITICA – Il Comune di Nettuno ha emesso un’ordinanza per la tutela della quiete pubblica nel periodo estivo.
Nello specifico l’ordinanza prevede:
. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di:
– tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar,
ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);
– attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche,
gelaterie, Kebab ed affini); associazioni e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande;
2. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;
3. la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga al presente punto, i ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;
4. il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di
pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune:
1. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI:
A) Dal giorno della pubblicazione al 31 dicembre 2025:
– dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento
esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 23,30;
– dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento
esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 01,00 del giorno
successivo;
– la domenica le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in
pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 24,00.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO EMISSIONI SONORE MUSICALI:
– le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
– devono sempre essere effettuate previo possesso della presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico sia che si concretizzino mediante l’uso di apparecchi elettronici, che con esecuzioni musicali, dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti;
– il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione sonora;
– gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire variazioni e/o restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
– è comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
– i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00;
– i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;
i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno
puniti con sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni