IL SAN RAFFAELE DI VELLETRI TORNA A SPERARE: IL TAR ANNULLA IL DECRETO 62 DELLA POLVERINI

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Il San Raffaele Velletri

ATTUALITA’ – Sentenza che ha il profumo di vittoria per il Comune di Velletri e per il Gruppo  San Raffaele. 
Il Tar, con sentenza depositata il 31 maggio scorso, ha accolto la richiesta del Comune di Velletri di annullare il famigerato decreto 62/11 emesso dal Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Lazio, Renata Polverini, con il quale si poneva in essere “la parziale revisione della rete ospedaliera regionale” anche quella offerta dal Gruppo San Raffaele Spa.


Nella sentenza si legge che il decreto 62 è apparso illegittimo fin dall’inizio, nella parte nella quale si decideva, nell’accordo quadro, che i 225 posti letto accreditati presso il San Raffaele di Velletri potevano essere mantenuti dal Gruppo San Raffaele ma venivano spostati presso altro distretto sanitario, ovvero presso la struttura di Montecompatri. 

Secondo il Tar tale decisione maturata dal Commissario ad Acta e voluta per mantenere i posti di lavoro, non poteva essere presa dal solo Commissario ad Acta Polverini, i poteri attribuiti non glielo permettevano. In più tale operazione ha depauperato ancora di più il distretto sanitario H3, del quale fa parte anche Velletri, già colpito dal taglio dei posti letto (25 nelle strutture pubbliche, 89 in quelle private accreditate). 

In pratica la Presidente Polverini ha spostato i posti letto da Velletri a Montecompatri, ha fatto “spalmare” i lavoratori del Gruppo San Raffaele, per evitare i licenziamenti ma per cercare di salvare capra e cavoli non avrebbe preso in considerazione la cosa più importante cioè il territorio, ciò che i lavoratori, scesi in lotta per parecchio tempo, chiedevano: la tutela del territorio, la salvaguardia dei posti letto del San Raffaele di Velletri per non far subire alla città e alle altre aree che le gravitano intorno, una ulteriore flessione dell’offerta sanitaria. 


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LA SENTENZA DEL TAR DEPOSITATA IL 31 MAGGIO 2012:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2011, proposto dal Comune di Velletri, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Capozzi, con domicilio eletto presso Andrea C. Maggisano in Roma, via C. Grabau, 16; 
contro
Presidente della Regione Lazio, in Qualita’ di Commissario Ad Acta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
San Raffaele Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino presso il cui studio in Roma, corso Rinascimento, 11 è elettivamente domiciliato, 
per l’annullamento
del decreto n. 62/11 avente ad oggetto: “parziale revisione della rete ospedaliera regionale delineata dal decreto del Presidente nella qualita’ di Commissario ad acta n. 80/10 e s.m.i. – riorganizzazione dell’offerta sanitaria riguardante alcune strutture del gruppo san Raffaele spa”


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Lazio, in qualita’ di Commissario ad acta e di San Raffaele Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato che l’impugnato decreto n. 62 del 27 luglio 2011 appare illegittimo nella parte in cui, approvando l’allegato Accordo quadro consente la riassegnazione di 225 posti letto, prima accreditati presso la Casa di cura San Raffaele Velletri (nel distretto H3) presso il San Raffaele Montecompatri, anch’esso facente capo al gruppo San Raffaele s.p.a. ma allocato in altro distretto sanitario;
Considerato che tale operazione ha sottratto un ingente numero di posti letto al distretto sanitario H3, che aveva già subito una riduzione di posti letto (25 nelle strutture pubbliche e 89 in quelle private accreditate) per effetto della riorganizzazione dell’offerta sanitaria della rete ospedaliera operata con il decreto commissariale 80/2010;
Considerato che in sede di riorganizzazione della rete ospedaliera – e dunque nell’esercizio del potere in materia di sanità attribuito al Commissario ad acta per l’emergenza sanitaria nella Regione Lazio – appare recessiva la definizione della differente problematica relativa alla possibilità che sia compromesso il livello occupazionale presso una struttura privata accreditata, problematica che, seppure di indubbia rilevanza sociale, non poteva essere risolta nell’esercizio dei poteri ex lege attribuiti al Commissario ad acta, che è stato nominato per l’emergenza sanitaria nella Regione Lazio;
Ritenuto pertanto che il trasferimento dei posti accreditati presso una struttura (nella specie, la Casa di cura San Raffaele Velletri) ad altra struttura (nella specie, il San Raffaele Montecompatri), dichiaratamente disposto al fine di evitare il licenziamento del personale occupato presso la prima struttura, poteva avvenire solo congruamente motivando e dimostrando che tale operazione non avrebbe creato alcun problema sanitario presso il distretto H3, traducendosi altrimenti in atto adottato in palese sviamento di potere;
Considerato che nell’impugnato decreto non si fa alcun cenno all’analisi dell’impatto del disposto trasferimento dei posti letto da un distretto ad altro;
Considerato che tale difetto di istruttoria rende illegittimo, in parte qua, il decreto n. 62 del 2011;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse, della delibera del Commissario ad acta n. 62 del 2011, ma che le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei limiti dell’interesse, la delibera del Commissario ad acta n. 62 del 2011.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore







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